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Cassano: Il Tar boccia il concorso per due Contabili PDF Stampa E-mail
Scritto da Vincenzo ANTOLINO   
martedì 09 marzo 2010

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La seconda sezione del Tar Calabria, conuna propria sentenza, la n° 305, emessa il 6 marzo scorso,ha annullato la determinazione del settore AffariGenerali del comune di Cassano Ionio n. 1563 del16.12.2009 e il bando di selezione interna per 2 posti diistruttore direttivo categoria D1, profilo professionaledi contabile eha condannato l’ente cassanese a rimborsareal ricorrente “le spese processuali e gli onorari di causaoltre al contributo unificato”. Sulla determinazione n° 1563 si era registrata, a fine dicembre, anche un’interpellanza del capogruppo del Pdl, Roberto Falvo. In questa interpellanzaFalvo sosteneva che le procedure adottatedall’amministrazione violavano i dettati dell’articolo 97della Costituzione e che quanto disposto nell’articolo91 del Testo Unico 267/2000 non era applicabileal caso in questione. Venerdì è stata la secondasezione del Tar Calabria a pronunciarsi sul ricorsoproposto da Graziella Marcelli, rappresentata e difesadall'avvocato Manuela Macario, del foro di Castrovillari,contro il comune di Cassano, rappresentato e difesodall'avvocato Leonardo Valente, del foro di Castrovillari.Con tale pronuncia, il Tar, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che “l’indizione di un concorso riservato al solo personale internoper l’accesso a posti di area funzionale superioresia illegittima, per violazione del principio costituzionaledi accesso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico,derogabile solo in relazione a particolari tipologieprofessionali in relazione alle quali non sia possibile farea meno dell’esperienza specifica maturata all’internodell’amministrazione che indice il concorso”. Il Tar haribadito che il “principio, richiamabile a quello di buonandamento della pubblica amministrazione, impone aqueste ultime che intendano, legittimamente, agevolarei propri dipendenti nell’accesso a aree professionalipiù elevate, di riservare a essi una aliquota di postinell’ambito di un concorso pubblico per la partecipazioneal quale siano richiesti a tutti i concorrenti, interni edesterni, gli stessi requisiti culturali, non potendo il merotitolo dell’anzianità di servizio supplire alla mancanzadel diploma di laurea, richiesto per l’accesso dall’esterno”.Il capogruppo consiliare del Pdl cassanese, RobertoFalvo, dopo aver appreso la notizia della sentenza n.305del Tar Calabria, ha dichiarato: “Questa sentenza è ulterioredimostrazione della incapacità di amministrare,della presunzione e della arroganza di non riconosceregli errori, della protervia di volerli difendere a tutto dannodei cittadini. Chiediamo a questo sindaco e a questo segretariogenerale, che è il suo consigliere, chi pagheràle spese legali? Del resto forse è un modo di procurarsi

consenso?”

 

 

  ( Antonio Iannicelli – Il Quotidiano 8.03.2010)   

 

 
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